Art. 3
In vigore dal 26 gen 2009
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile e scade il 26 luglio 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:65(1):oj#art-3