Art. 3
In vigore dal 23 gen 2009
Per quanto riguarda il traffico marittimo nazionale di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1o gennaio 2009, gli emendamenti delle disposizioni contenute nella parte A, appendici 1 e 2, del codice ISPS adottati il 20 maggio 2005 con risoluzione MSC 196(80) dell’IMO.
Storico versioni
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