Art. 2
In vigore dal 22 gen 2009
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 dalla parte interessata di cui alla seguente tabella 2, viene respinta.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 viene revocata per la parte interessata a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 2
Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione
Nome
Indirizzo
Paese
Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97
Data di entrata in vigore
Codice addizionale TARIC
Eusa Mart
European Sales & Marketing GmbH & Co. KG
An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main
DE
07/01/2008
A857
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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