Art. 2

In vigore dal 22 gen 2009
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 dalla parte interessata di cui alla seguente tabella 2, viene respinta. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 viene revocata per la parte interessata a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore». Tabella 2 Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione Nome Indirizzo Paese Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 Data di entrata in vigore Codice addizionale TARIC Eusa Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main DE 07/01/2008 A857
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/48 — Testo vigente | Portale Normativo