Art. 2
In vigore dal 19 gen 2009
1. La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante (SG/AR) per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione è pienamente associata.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all', paragrafo 2, è affidata all'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR). Esso svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNIDIR.
3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano regolarmente riguardo al progetto, secondo le rispettive competenze.
Storico versioni
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