Art. 5

Rimborsi spese

In vigore dal 19 dic 2008
Rimborsi spese La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, osservatori ed esperti invitati in relazione alle attività del comitato, secondo le sue norme sul rimborso spese per esperti esterni. I membri, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per le funzioni esercitate. Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla direzione generale responsabile della gestione, nel quadro della procedura di allocazione annuale alla luce dei vincoli di bilancio.
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Rimborsi spese (Art. 5 Decisione (UE) 2009/17) — Testo vigente | Portale Normativo