Art. 2

In vigore dal 19 dic 2008
In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino possono essere presentate per la pesatura e la classificazione anche senza zampi anteriori. In tal caso, per garantire la comparabilità della quotazione delle carcasse di suino, il peso a caldo constatato viene aumentato di 0,840 kg.
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