Art. 1

In vigore dal 18 dic 2008
1.   La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2009 è di 21 360,00 kg potenziale di riduzione dell’ozono (PRO). 2.   La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 60 280,8 kg PRO. 3.   La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 115,7 kg PRO. 4.   La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 129 390,8 kg PRO. 5.   La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 355,65 kg PRO. 6.   La quantità di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi critici di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 36,3 kg PRO. 7.   La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 57,96 kg PRO. 8.   La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 11,088 kg PRO.
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Art. 1 Decisione (UE) 2009/52 — Testo vigente | Portale Normativo