Art. 1
In vigore dal 18 dic 2008
L’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («l’accordo»), e l’atto finale che lo accompagna sono approvati a nome della Comunità.
I testi dell’accordo e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione (2).
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