Art. 7

Funzionari SAR

In vigore dal 16 dic 2008
Funzionari SAR 1.   Il direttore generale dell’OLAF o dello IAS e ciascun ordinatore delegato designano come funzionario SAR almeno un funzionario o un agente temporaneo posto sotto la sua responsabilità gerarchica. Essi comunicano al contabile l’elenco delle persone designate ed eventuali modifiche. 2.   Il funzionario SAR può consultare l’elenco di tutti i terzi o delle persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti dei terzi oggetto di avviso nel SAR. Per tutti gli aspetti del SAR, egli garantisce il collegamento tra il servizio e il contabile. Egli assiste inoltre il servizio per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni sugli avvisi SAR richieste dal servizio e le azioni da adottare in conseguenza di tali avvisi. 3.   Il contabile pubblica periodicamente un elenco aggiornato di tutti i funzionari SAR sul sito interno della direzione generale Bilancio.
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