Art. 1
In vigore dal 16 dic 2008
La decisione n. 1855/2006/CE è modificata come segue:
1)
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 9 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l’attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un’analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l’elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato.»;
2)
all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:1352:oj#art-1