Art. 4

Coordinamento a livello nazionale

In vigore dal 16 dic 2008
Coordinamento a livello nazionale Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all’Anno. Il coordinatore garantisce il coordinamento a livello nazionale delle attività legate all’Anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:1350:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Coordinamento a livello nazionale (Art. 4 Decisione (UE) 2008/1350) — Testo vigente | Portale Normativo