Art. 6

Valutazione

In vigore dal 16 dic 2008
Valutazione 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta regolarmente le attività condotte nel quadro del programma MEETS, al fine di verificare se gli obiettivi di cui all', paragrafo 2 sono stati conseguiti e di fornire indicazioni volte a migliorare l'efficacia delle future azioni. 2.   Entro il 31 dicembre 2010, e successivamente a scadenza annuale fino al 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del programma MEETS. Entro il 31 luglio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione del programma MEETS. In tale relazione vengono valutati, alla luce dei costi sostenuti dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni alla Comunità, agli Stati membri e ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche, allo scopo di individuare i settori suscettibili di potenziali miglioramenti.
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