Art. 1

In vigore dal 16 dic 2008
Facendo seguito alla domanda da essa presentata il 22 ottobre 2008, la Repubblica di Bulgaria è autorizzata a differire l’attuazione della decisione 2008/477/CE fino al 31 dicembre 2009 nella Bulgaria settentrionale e fino al 31 dicembre 2010 in quella meridionale, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:1(2):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo