Art. 1
In vigore dal 15 dic 2008
Le foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia, quali specificate nell’allegato, possono essere commercializzate all’interno della Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare per la preparazione di infusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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