Art. 1

In vigore dal 15 dic 2008
Il testo dell' della decisione 2006/133/CE è sostituito dal seguente testo: « Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono: a) sottoporre ad analisi per l'individuazione della presenza del nematode del pino le partite di legno, corteccia e piante sensibili provenienti dal Portogallo e destinate al loro territorio; b) adottare opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni specificate nell'allegato. In caso di conferma della mancata conformità, si adottano le misure del caso a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/29/CE.»
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