Art. 1
In vigore dal 12 dic 2008
L’olio fungino estratto da Mortierella alpina, secondo quanto specificato nell’allegato, può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare per la produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, a norma dell’ della direttiva 2006/141/CE, nonché di alimenti per lattanti prematuri.
L’aggiunta di olio fungino estratto da Mortierella alpina in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata dal suo tenore di acido arachidonico, in conformità delle norme di cui all’articolo 5, paragrafo 7 dell’allegato I e all’articolo 4, paragrafo 7 dell’allegato II della direttiva 2006/141/CE. Il suo uso in alimenti per lattanti prematuri è conforme alle disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (3).
Storico versioni
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