Art. 2
In vigore dal 10 dic 2008
L’ della decisione 2004/226/CE è sostituito dal seguente:
«
Sono autorizzate ai fini della certificazione la prova di fissazione del complemento, la prova con antigene di Brucella tamponato [test del rosa bengala (RBT)], il test ELISA e la polarizzazione di fluorescenza (FPA) realizzate in conformità a quanto stabilito dall’allegato C della direttiva 64/432/CEE.»
Storico versioni
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Proeli:dec:2008:984:oj#art-2