Art. 2
In vigore dal 9 dic 2008
La Repubblica d’Armenia, la Repubblica dell’Azerbaigian, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica di Costa Rica, la Repubblica dell’Ecuador, la Repubblica di El Salvador, la Georgia, la Repubblica del Guatemala, la Repubblica di Honduras, la Mongolia, la Repubblica di Nicaragua, la Repubblica del Paraguay, la Repubblica del Perù, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka e la Repubblica bolivariana del Venezuela sono destinatarie della presente decisione.
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