Art. 3

In vigore dal 8 dic 2008
1.   Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il paragrafo 2.4 dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2009 saranno ridotti ai livelli applicabili nel 2008. 2.   La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).
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