Art. 1

In vigore dal 8 dic 2008
1.   Le persone riportate nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. 2.   La persona riportata nell'allegato II della presente decisione è cancellata dall'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
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