Art. 1
In vigore dal 8 dic 2008
1. Le persone riportate nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
2. La persona riportata nell'allegato II della presente decisione è cancellata dall'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:922:oj#art-1