Art. 2
In vigore dal 8 dic 2008
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti nicotina siano revocate entro l’8 giugno 2009;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti nicotina a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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