Art. 15

In vigore dal 5 dic 2008
Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 515 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie degli equini.
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Art. 15 Decisione (UE) 2008/965 — Testo vigente | Portale Normativo