Art. 1

In vigore dal 5 dic 2008
A partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri elencati nell’allegato possono rivedere il proprio programma annuale di controllo conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 («i programmi annuali di controllo rivisti»).
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