Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 4 dic 2008
Etichettatura 1.   Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «soia». 2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-89788-1 di cui all’, lettere b) e c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:933:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Etichettatura (Art. 3 Decisione (UE) 2008/933) — Testo vigente | Portale Normativo