Art. 21
In vigore dal 28 nov 2008
1. La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 432 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 55 410 EUR.
Storico versioni
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