Art. 14
In vigore dal 28 nov 2008
1. La Comunità concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 447 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
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