Art. 1

Brucellosi bovina

In vigore dal 28 nov 2008
Brucellosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Malta, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di: a) 1 100 000 EUR per l'Irlanda; b) 3 000 000 EUR per la Spagna; c) 5 000 000 EUR per l'Italia; d) 77 000 EUR per Cipro; e) 20 000 EUR per Malta; f) 1 400 000 EUR per il Portogallo; g) 2 000 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test del rosa bengala 0,2 EUR per test; b) test SAT 0,2 EUR per test; c) test di fissazione del complemento 0,4 EUR per test; d) test ELISA 1 EUR per test; e) animali macellati 375 EUR per animale.
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Brucellosi bovina (Art. 1 Decisione (UE) 2008/897) — Testo vigente | Portale Normativo