Art. 2

In vigore dal 26 nov 2008
L’Austria provvede ogni anno al raffronto della compensazione corrisposta al beneficiario con i costi medi osservati nel settore con l’ausilio dei tre metodi di cui alla sezione 3.3 della presente decisione e chiede il rimborso di qualsiasi eventuale sovracompensazione che ne risulti.
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