Art. 2
In vigore dal 26 nov 2008
L’Austria provvede ogni anno al raffronto della compensazione corrisposta al beneficiario con i costi medi osservati nel settore con l’ausilio dei tre metodi di cui alla sezione 3.3 della presente decisione e chiede il rimborso di qualsiasi eventuale sovracompensazione che ne risulti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:845:oj#art-2