Art. 4
In vigore dal 20 nov 2008
In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 98, paragrafo 4. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:152(1):oj#art-4