Art. 4

In vigore dal 20 nov 2008
In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 98, paragrafo 4. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.
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Art. 4 Decisione (UE) 2009/152 — Testo vigente | Portale Normativo