Art. 6
In vigore dal 12 nov 2008
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Kenya, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.
Storico versioni
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