Art. 2
In vigore dal 12 nov 2008
1. L’Italia è tenuta a far rimborsare l’aiuto di cui all’ dal beneficiario.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (58) e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (59).
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