Art. 1
In vigore dal 4 nov 2008
L'allegato III, parte I dell'Istruzione consolare comune è modificato come segue:
1)
alla voce concernente il Ghana la nota attuale è sostituita dalla seguente:
«Per i Paesi del Benelux, la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna
Sono esenti dall'obbligo di VTA le seguenti persone:
—
i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»;
2)
alla voce concernente la Nigeria la nota attuale è sostituita dalla seguente:
«Per i Paesi del Benelux, la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna
Sono esenti dall'obbligo di VTA le seguenti persone:
—
i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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