Art. 1

In vigore dal 4 nov 2008
L'allegato III, parte I dell'Istruzione consolare comune è modificato come segue: 1) alla voce concernente il Ghana la nota attuale è sostituita dalla seguente: «Per i Paesi del Benelux, la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna Sono esenti dall'obbligo di VTA le seguenti persone: — i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»; 2) alla voce concernente la Nigeria la nota attuale è sostituita dalla seguente: «Per i Paesi del Benelux, la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna Sono esenti dall'obbligo di VTA le seguenti persone: — i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:859:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2008/859 — Testo vigente | Portale Normativo