Art. 1

In vigore dal 3 nov 2008
1.   Gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati a un altro paese terzo possono provenire soltanto da uno dei paesi terzi elencati nell’allegato I della decisione 92/260/CEE. 2.   Gli equidi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da un certificato denominato «Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo». In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III, eccettuata la lettera e), punto v), del certificato sanitario corrispondente al paese terzo di provenienza di cui all’allegato II della decisione 92/260/CEE. Esso deve essere completato dai capitoli seguenti: «IV. Equidi in provenienza da: … (paese) e a destinazione di: … (paese) V. Timbro e firma del veterinario ufficiale: …» 3.   In deroga al paragrafo 2 e unicamente per gli equidi registrati, l’elenco dei paesi che figura nel capitolo III, lettera d), terzo trattino, dei certificati sanitari A, B, C, D ed E dell’allegato II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall’elenco di paesi terzi dei gruppi da A ad E dell’allegato I di quella decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:907:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo