Art. 1
In vigore dal 3 nov 2008
1. Gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati a un altro paese terzo possono provenire soltanto da uno dei paesi terzi elencati nell’allegato I della decisione 92/260/CEE.
2. Gli equidi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da un certificato denominato «Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo». In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III, eccettuata la lettera e), punto v), del certificato sanitario corrispondente al paese terzo di provenienza di cui all’allegato II della decisione 92/260/CEE. Esso deve essere completato dai capitoli seguenti:
«IV.
Equidi in provenienza da: …
(paese)
e a destinazione di: …
(paese)
V.
Timbro e firma del veterinario ufficiale: …»
3. In deroga al paragrafo 2 e unicamente per gli equidi registrati, l’elenco dei paesi che figura nel capitolo III, lettera d), terzo trattino, dei certificati sanitari A, B, C, D ed E dell’allegato II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall’elenco di paesi terzi dei gruppi da A ad E dell’allegato I di quella decisione.
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