Art. 2
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
In vigore dal 3 nov 2008
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi vengano spediti dai loro territori verso altri Stati membri soltanto se i suini provengono da:
a)
zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato; nonché
b)
aziende in cui, nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti alla data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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