Art. 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

In vigore dal 3 nov 2008
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2008/838/CE (*1). (*1)   GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40.» "
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