Art. 7
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 3 nov 2008
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:
«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2008/838/CE (*1).
(*1)
GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40.»
"
Storico versioni
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