Art. 4
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 3 nov 2008
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l’azienda di cui all’, paragrafo 1:
a)
rechino una marcatura individuale;
b)
non siano oggetto di spostamenti verso altre aziende avicole all’interno del Portogallo, né di spedizioni in altri Stati membri.
Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute in modo eutanasico presso l’azienda di cui all’, paragrafo 1, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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