Art. 1
Condizioni per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza
In vigore dal 31 ott 2008
Condizioni per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza
1. I programmi di sorveglianza possono essere sottoposti ad approvazione, come previsto all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se comprendono:
a)
tutto il territorio di uno Stato membro;
b)
i compartimenti o i gruppi di compartimenti che costituiscono più del 75 % dell’area costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua salata;
c)
le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua dolce;
d)
le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale e costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono sia le specie d’acqua dolce sia quelle d’acqua salata; oppure
e)
le zone e i compartimenti che consistono in bacini idrografici condivisi con un altro Stato membro o un paese terzo.
2. Ai fini della presente decisione si considera che un compartimento o gruppo di compartimenti di una zona costiera costituisca più del 75 % dell’area costiera di uno Stato membro se copre più del 75 % della costa, misurata lungo la linea di base della costa.
Storico versioni
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