Art. 1

Condizioni per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza

In vigore dal 31 ott 2008
Condizioni per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza 1.   I programmi di sorveglianza possono essere sottoposti ad approvazione, come previsto all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se comprendono: a) tutto il territorio di uno Stato membro; b) i compartimenti o i gruppi di compartimenti che costituiscono più del 75 % dell’area costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua salata; c) le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua dolce; d) le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale e costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono sia le specie d’acqua dolce sia quelle d’acqua salata; oppure e) le zone e i compartimenti che consistono in bacini idrografici condivisi con un altro Stato membro o un paese terzo. 2.   Ai fini della presente decisione si considera che un compartimento o gruppo di compartimenti di una zona costiera costituisca più del 75 % dell’area costiera di uno Stato membro se copre più del 75 % della costa, misurata lungo la linea di base della costa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:177:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo