Art. 11
Navi e aerei pattuglia
In vigore dal 29 ott 2008
Navi e aerei pattuglia
1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, entro i limiti indicati nell’allegato IX, di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
2. Il contributo finanziario specificato per ogni Stato membro nell’allegato IX è calcolato sulla base dell’utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, espressa in percentuale della loro attività annuale totale, quale dichiarata dagli Stati membri.
Storico versioni
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