Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 29 ott 2008
Autorizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3; c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.
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