Art. 3
Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti
In vigore dal 28 ott 2008
Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti
1. Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9 non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Slovenia.
2. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 e quello compreso tra il 21 gennaio 2009 e il 10 febbraio 2009 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9.
3. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 e quello compreso tra il 21 gennaio 2009 e il 10 febbraio 2009, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2008 rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 che mostri le istituzioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.
Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13, che mostra le istituzioni situate in Slovacchia ancora come banche situate nel «resto del mondo».
Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.
4. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2008, in gennaio 2009 e in febbraio 2009, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2008 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 che mostri le istituzioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di riserve minime del SEBC.
Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13, che mostra le istituzioni situate in Slovacchia ancora come banche situate nel «resto del mondo».
Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.
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