Art. 3
Compiti della rete
In vigore dal 24 ott 2008
Compiti della rete
1. La rete svolge in particolare i seguenti compiti:
1)
rappresenta un forum per lo scambio di informazioni in tutta l’UE su misure efficaci ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione;
2)
agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.
A tali fini, in particolare, è tenuto aggiornato un elenco di punti di contatto ed è reso operativo un sito web.
2. Per l’espletamento dei loro compiti i membri della rete si riuniscono non meno di una volta l’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:852:oj#art-3