Art. 1

In vigore dal 22 ott 2008
La decisione 95/319/CE è modificata come segue: 1) l'articolo 5 è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il comitato è composto di un membro titolare per Stato membro. Per ciascun membro titolare può essere nominato un membro supplente. Il membro supplente partecipa alle riunioni del comitato soltanto in caso d'indisponibilità del membro titolare. 2.   I membri titolari e i membri supplenti del comitato sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. Gli Stati membri garantiscono che i candidati che essi propongono alla Commissione sono alti rappresentanti dei loro servizi d'ispezione del lavoro incaricati di partecipare alle attività del comitato.»; b) il paragrafo 5 è soppresso; 2) l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 1.   D'accordo con il rappresentante della Commissione, il comitato può invitare a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno. 2.   Ogni membro titolare o membro supplente può essere accompagnato da un esperto, a condizione che presenti una richiesta motivata al presidente almeno un mese prima della riunione del comitato.»; 3) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato o da un esperto dei servizi d'ispezione del lavoro degli Stati membri e sono costituiti da membri del medesimo e/o esperti, a seconda delle necessità. I gruppi di lavoro sono tenuti a riferire alla riunione plenaria del comitato.»; 4) è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Le funzioni esercitate dai membri o dagli esperti non costituiscono oggetto di remunerazione.»; 5) all'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Alle riunioni del comitato possono assistere in qualità di osservatori: a) un rappresentante del servizio d'ispezione del lavoro di ciascuno Stato SEE/EFTA; b) il direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; c) un rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro.»; 6) è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Il comitato adotta il suo regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche del suo funzionamento, ivi compresa la convocazione delle riunioni e l'organizzazione dei gruppi di lavoro.»; 7) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   La Commissione trasmette la relazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.»
Storico versioni

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