Art. 2

In vigore dal 21 ott 2008
1.   Le autorità tedesche garantiscono che il piano di ristrutturazione di IKB trasmesso alla Commissione il 25 settembre 2008, verrà integralmente attuato entro il 30 settembre 2011. 2.   Le autorità tedesche garantiscono che gli attivi di IKB saranno ceduti o liquidati a un terzo indipendente da IKB e da KfW: a) l’intero comparto dei finanziamenti immobiliari, comprendente le operazioni sia nazionali che internazionali, cesserà al 31 dicembre 2008 e la sua liquidazione verrà attivamente perseguita (50), laddove il […] % andrà ceduto entro il 30 settembre 2010, un altro […] % entro il 30 settembre 2011 e la rimanente attività alle rispettive date di scadenza. La liquidazione riguarda anche IKB Immobilien Management GmbH, IKB Projektentwicklungs GmbH Co. KG, e IKB Projektentwicklungsverwaltung Gmbh (51); b) la liquidazione della succursale IKB International SA Luxembourg verrà attivamente perseguita entro il 30 settembre 2011. Dal 31 marzo 2009 non verranno avviate nuove operazioni. IKB riprenderà da questa succursale le attività rilevanti per i settori dei servizi alle imprese e dei finanziamenti strutturati; c) la liquidazione di IKB Capital Corporation New York verrà attivamente perseguita entro il 30 settembre 2011, laddove il […] % del portafoglio di crediti andrà ceduto entro il 30 settembre 2010. Dal 31 dicembre 2008 non possono essere avviate nuove operazioni; d) le attività di IKB AG ad Amsterdam saranno liquidate entro il […]. Dal 31 dicembre 2008 non possono essere avviate nuove operazioni; e) la partecipazione al 50 % in Movesta Lease and Finance GmbH viene ceduta entro il 30 settembre 2011; f) la liquidazione di altri attivi non strategici originariamente iscritti a bilancio, con un valore nominale di 1,7 miliardi di euro (valore contabile al 31 marzo 2007), sarà attivamente perseguita entro il 30 settembre 2011. 3.   Le autorità tedesche garantiscono che lo stato patrimoniale complessivo di IKB al 30 settembre 2011 non supererà 33,5 miliardi di euro (52). 4.   Ove intervengano circostanze imprevedibili, e in particolare qualora perduri la crisi sul mercato dei capitali o risulti impossibile cedere determinate attività, le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 potranno essere modificate o sostituite, oppure potranno esserne prorogati i termini, previa debita motivazione almeno due mesi prima della rispettiva scadenza e purché la Commissione entro due mesi non sollevi obbiezioni. 5.   Affinché sia possibile controllare il soddisfacimento delle condizioni e degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, fino al 2012 le autorità tedesche provvederanno a riferire annualmente, entro il 31 luglio, sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di risanamento nonché delle condizioni e degli obblighi stabiliti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:775:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2009/775 — Testo vigente | Portale Normativo