Art. 1

In vigore dal 21 ott 2008
Le remunerazioni che le autorità pubbliche italiane hanno versato a Poste italiane per il servizio di collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) nel periodo 2000-2006 non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
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