Art. 2
In vigore dal 21 ott 2008
1. Le autorità francesi sono tenute a sospendere il versamento a favore dell’impresa FagorBrandt dell’aiuto di cui all’ della presente decisione fintantoché il recupero presso FagorBrandt dell’aiuto incompatibile oggetto della decisione 2004/343/CE non sarà effettivo.
2. Il piano di ristrutturazione di FagorBrandt, quale comunicato alla Commissione dalla Francia il 6 agosto 2006 (41), è eseguito integralmente.
3. FagorBrandt sospende la commercializzazione dei prodotti dei comparti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di cinque anni a decorrere, al più tardi, sette mesi dopo la data di notifica della presente decisione.
4. Per garantire il rispetto delle condizioni stabilite ai paragrafi 1-3 del presente articolo, la Francia informa la Commissione, mediante relazioni annuali, in merito all’andamento nella ristrutturazione di FagorBrandt, al recupero dell’aiuto incompatibile descritto al paragrafo 1, al pagamento dell’aiuto compatibile e all’attuazione delle misure compensative.
Storico versioni
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