Art. 1

In vigore dal 21 ott 2008
1.   Le eventuali richieste di indennizzo di Arthur Andersen Audit Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság e/o Prudentia Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (o loro cessionari o successori legali) (ai sensi del punto O «Determinazione del rischio O» della dichiarazione unilaterale di Erste Bank del 29 aprile 2004) non sono applicabili dopo l’adesione. 2.   L’ulteriore parte dell’impegno di indennizzo per crediti non conosciuti assunto dalla Repubblica di Ungheria nei confronti di Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt, è applicabile anche dopo l’adesione e si configura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
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Art. 1 Decisione (UE) 2009/174 — Testo vigente | Portale Normativo