Art. 2
In vigore dal 20 ott 2008
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione del protocollo VAS presso il segretario generale delle Nazioni Unite che funge da depositario ai sensi dell’articolo 22 del protocollo stesso.
2. Contemporaneamente, la persona o le persone designate depositano la dichiarazione di competenza prevista nell’allegato della presente decisione, come prescritto dall’articolo 23, paragrafo 5, del protocollo VAS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:871:oj#art-2