Art. 2

In vigore dal 10 ott 2008
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:799:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo