Art. 1

In vigore dal 7 ott 2008
La direttiva 2006/133/CE è modificata come segue: 1) all’, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2012, il Portogallo e, ove opportuno, la Spagna, provvederanno affinché le condizioni previste nell’allegato siano soddisfatte relativamente al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all’interno o da zone delimitate, definite in conformità dell’articolo 5, verso altre zone degli Stati membri o paesi terzi che non siano delimitate.»; 2) all’articolo 4, il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Oltre alle indagini previste al paragrafo 1, il Portogallo e, se del caso, la Spagna elaboreranno annualmente un piano di sorveglianza per le zone delimitate e lo presenteranno alla Commissione per approvazione. Il piano è basato sui rischi e tiene conto della distribuzione delle piante sensibili all’interno del territorio portoghese.»; 3) all’articolo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Nel caso i risultati dell’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, indichino la presenza di nematode del pino a meno di 20 km dal confine con la Spagna, il Portogallo informerà immediatamente la Spagna. Se la presenza è confermata entro 3 km dal confine con la Spagna o se entro un anno un’altra presenza è individuata nelle vicinanze della prima presenza, la Spagna stabilirà una zona delimitata come estensione della zona delimitata portoghese sul suo territorio per comprendere una zona cuscinetto larga 20 km intorno al sito in cui la presenza è stata individuata.»; 4) l’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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