Art. 2

In vigore dal 2 ott 2008
1.   Alla firma dell’accordo di prestito distinto fra la Comunità e il Montenegro di cui all’, paragrafo 2, gli impegni della Serbia, in quanto Stato successore dell’Unione statale di Serbia e Montenegro, nei confronti della Comunità vengono ridotti proporzionalmente. 2.   La Commissione è autorizzata ad adottare di concerto con la Serbia disposizioni per modificare gli accordi di prestito esistenti di cui all’, paragrafo 2. 3.   La presente decisione non dà alla Serbia diritto a ulteriori erogazioni di assistenza macrofinanziaria da parte della Comunità.
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